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REGOLAMENTO SOLAR PASSIl marchio “Solar Pass” ha lo scopo di garantire qualità e prestazioni, con ragionevole attendibilità e correttezza commerciale, relativamente alla cessione di collettori solari e/o sistemi solari per la realizzazione di impianti solari termici. Art.2 – Obiettivo del “Solar Pass” Il marchio “Solar Pass” ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere la tecnologia solare verso il cliente finale nelle sue componenti base quali: qualità del prodotto, affidabilità del fornitore, presenza sul territorio ed assistenza tecnica, adeguatezza e congruità del prezzo commisurato alla tipologia del prodotto, assistenza, qualificazione ed aggiornamento del settore installativo, al fine di creare un sano e duraturo sviluppo del solare termico. Art.3 – Soggetti destinatari del marchio “Solar Pass” I soggetti destinatari del marchio “Solar Pass” sono le aziende italiane di produzione o di distribuzione, o di rappresentanza, di collettori solari e/o sistemi solari ed apparati di supporto per la realizzazione di impianti solari termici, aventi domicilio fiscale in Italia, di seguito chiamati Fornitori, che operano su un’area d’intervento significativa i cui prodotti siano in possesso di certificato di prova rilasciato dall’Enea o da altro istituto nazionale od europeo riconosciuto. Art.4 Impegni assunti dal Fornitore. Art.4.1 – Affidabilità Assicurare onestà e correttezza nella prestazione di servizi e nella fornitura di beni e presenza diffusa sul territorio in cui opera. Art.4.2 – Listino prezzi al pubblico Depositare i prezzi dei prodotti, praticati al cliente finale, non comprensivi di IVA e trasporto, presso la Commissione “Solar Pass”, con comunicazione tempestiva alla stessa di eventuali variazioni. Art.4.3 – Certificato di garanzia Garantire la qualità dei propri prodotti (sistemi solari, collettori, bollitori, ecc.) informando circa i periodi e le modalità di applicazione della garanzia, che devono essere compresi, per ciascuna tipologia di prodotto, da un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni. Per gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici la garanzia, come previsto dalla normativa europea, è di 2 anni. Art.4.4 – Libretto di istruzioni Fornire insieme al sistema solare il libretto di istruzioni, almeno in lingua italiana, per il montaggio, la manutenzione e l’utilizzo di esso. Art.4.5 – Cartolina “Solar Pass” Fornire insieme al sistema solare la cartolina “Solar Pass”. Art.4.6 – Assistenza Garantire assistenza tecnica, pezzi di ricambio ed eventuale manutenzione almeno per tutta la durata della garanzia, direttamente o tramite operatori tecnici e/o commerciali autorizzati, fatto salvo i compensi spettanti. Art.4.7 – Certificazione dei collettori Inviare alla Commissione il certificato di prova, rilasciato dall’Enea o da altro istituto nazionale od europeo riconosciuto, comprensivo di retta di efficienza dei propri collettori, autorizzando la stessa per una eventuale divulgazione. Art.4.8 – Specifica dei componenti Segnalare, su tutte le nuove pubblicazioni, per i collettori ed i sistemi solari, il materiale dell’assorbitore e i metri quadri netti del captatore e per i bollitori il materiale del contenitore interno e la capacità espressa in litri. Per le pubblicazioni già esistenti, se mancanti di questi dati, dovrà provvedere alla loro integrazione mediante foglio aggiuntivo da allegare. Art.4.9 – Pubblicizzazione ed uso del marchio “Solar Pass” Pubblicizzare il marchio “Solar Pass” sul proprio sito internet e in tutte le fiere e manifestazioni a cui prenderà parte mediante esposizione del logo e di eventuale materiale informativo. A questo proposito si precisa che: il fornitore ha la facoltà di inserire il marchio “Solar Pass” anche sulle proprie documentazioni (cataloghi, brochure, carta intestata / buste commerciali, preventivi, fatture, biglietti da visita, pubblicità su riviste, giornali e pagine web, etc.). il logo del marchio “Solar Pass” potrà essere ingrandito o ridotto uniformemente, mantenendo il rapporto delle dimensioni, rispettando i colori in quadricromia e il colore unico in scala di grigi, conservando una chiara leggibilità. L’uso improprio del logo potrà essere perseguito a norma di legge. Art.4.10 – Quota di concessione del marchio “Solar Pass” Versare la quota di concessione annuale del marchio “Solar Pass” rispettando i tempi e le modalità previste dalla Commissione (si veda Tariffario). Art.4.11 – Nuove pubblicazioni della documentazione richiesta Inviare alla Commissione eventuali nuove pubblicazioni relative a: depliant, brochure, cataloghi, libretto di istruzione, certificato di garanzia o altri mezzi pubblicitari Art.4.12 – Documentazione richiesta Il fornitore si impegna ad allegare alla domanda per la concessione del marchio “Solar Pass” i seguenti documenti:
Art.5 – Commissione “Solar Pass” Art.5.1 - La Commissione è l’organo di controllo del marchio “Solar Pass” che decide in merito a qualsiasi questione o problematica inerente ad esso. Le decisioni della Commissione non sono sindacabili né impugnabili. Art.5.2 - Possono entrare a far parte della Commissione, oltre al Consiglio Esecutivo Assolterm, anche rappresentanze delle Associazioni nazionali del settore, degli Istituti di ricerca e di certificazione, delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei consumatori e dei Ministeri aventi specifico interesse. La Commissione può decidere di delegare parte delle sue funzioni ad un altro organismo, fermo restando il potere di controllo della Commissione. Art.5.3 - La Commissione decide l’ammontare, le procedure ed i tempi di pagamento della quota per il rilascio del marchio “Solar Pass”. Art.5.4 - La Commissione, valutati i requisiti del fornitore e la documentazione presentata, di cui all’Art.4.12, esprimerà parere per il rilascio del marchio “Solar Pass”. Art.5.5 - La Commissione, valutati eventuali reclami inviati dall’utenza e che perverranno tramite cartolina “Solar Pass” e/o altri mezzi di comunicazione, invia note correttive, in merito al reclamo, al fornitore fruitore del marchio “Solar Pass”. La Commissione valuta e decide per il ritiro del marchio “Solar Pass” in caso di reiterate violazioni, nel tempo, del regolamento. Art.6 – Durata della concessione “Solar Pass” La concessione al fornitore del marchio “Solar Pass” ha durata fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovata tacitamente versando la quota prima della scadenza. Per il primo periodo la scadenza è fissata al 31 dicembre 2003, anche per le concessioni rilasciate nel corso del 2002. Art.7 – Elenco dei possessori del marchio“Solar Pass” Il fornitore che ha ottenuto la concessione del marchio “Solar Pass” verrà inserito nell’elenco dei possessori del marchio che sarà pubblicato su apposite brochure e sito internet (www.solarpass.it) e pubblicizzato in occasione di fiere e manifestazioni. L’elenco sarà inviato a tutti gli enti istituzionali interessati quali: Ministeri, Regioni, Province, Comuni nonché a tutte le istituzioni/associazioni pubbliche e private che possono avere un interesse specifico del prodotto quali: Agenzie per l’Energia, Associazioni consumatori, Associazioni amministratori condominiali, Istituti proprietari di edifici pubblici residenziali, enti ed Istituti previdenziali, etc. Art.8 – Abilitazione a rilasciare attestati di frequenza I fornitori aderenti e promotori del marchio “Solar Pass” sono abilitati al rilascio agli installatori di attestati di frequenza in corsi di formazione o di aggiornamento da essi effettuati, come previsto dall’art.4 del Regolamento interno della Commissione. |